Contratto di lavoro a Tempo determinato:
 

La legge consente alle aziende di prolungare di un mese il periodo di lavoro previsto da un contratto a termine.
Interessanti novità sono state introdotte dalla più recente legislazione riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato (CTD). Fino alla legge precedente, infatti, nei casi in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato, per un qualsiasi motivo, si fosse prolungato oltre la data prevista dal contratto, era automaticamente prevista la trasformazione del rapporto stesso nel tipo a tempo indeterminato. Con la nuova normativa, invece, è stato introdotto un margine di tempo entro cui è possibile per le aziende richiedere ai lavoratori la prosecuzione del rapporto a tempo determinato oltre il periodo fissato nel contratto. L'intervallo di proroga della prestazione può variare da 20 giorni (se il contratto prevede una collaborazione pari a un periodo di 6 mesi) a 30 giorni (se il contratto implica una prestazione d'opera più estesa di 6 mesi).

Le retribuzioni dei periodi successivi alla scadenza del contratto possono aumentare dal 20 al 40%
Il lavoratore vede in ogni modo riconosciuto, sotto l'aspetto retributivo, il prolungarsi della sua prestazione al datore di lavoro rispetto a quanto fissato nel contratto. In particolare, se la prestazione si prolunga fino a 10 giorni oltre il limite contrattuale, scatta un aumento della retribuzione percepita corrispondente al 20%. Ogni giorno successivo al decimo comporta per il lavoratore un aumento del proprio compenso pari al 40%. Qualora anche questo margine di tolleranza contrattuale dovesse essere oltrepassato, sussisterebbero gli estremi per un'effettiva modificazione della natura del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

I casi in cui un contratto a termine diventa a tempo indeterminato
Un'ulteriore novità si riferisce sempre alla disciplina della successione dei contratti a termine. Nei casi in cui, rispettivamente entro 10 o 20 giorni dalla scadenza di un precedente contratto a termine che prevedeva un periodo di collaborazione con l'azienda inferiore o superiore ai 6 mesi, il nuovo contratto deve essere a tempo indeterminato.

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato, è regolato dalla Legge 18 aprile 1962 n. 230, che prevede la possibilità di attivazione di un rapporto di lavoro a termine per una serie ristretta e tassativa di ipotesi tutte ispirate al principio della casualità e riferite ad attività lavorative per loro natura temporanee.
In questo particolare tipo di contratto il termine di scadenza del rapporto viene apposto fin dal momento della sua instaurazione.

 

Sono contenute all'interno anche le modifiche sanzionatorie introdotte dalla Legge Treu in materia di proroga e trasformazione del contratto a tempo determinato


QUANDO E' POSSIBILE ATTIVARE UN CONTRATTO A TERMINE

  • per particolari lavorazioni che possono assumere un carattere di stagionalità
  • per sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità) semprechè nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome e la causa della sostituzione
  • per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e determinati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale
  • per assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli o programmi radiofonici e televisivi;
  • ulteriori altre motivazioni di attivazione di contratti sono previsti da articoli dei C.C.N.L. che colgono specificità dei vari settori.

 

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE
L'onere della prova che sussistano le condizioni per una o più assunzioni a termine, spetta all'impresa.

Prima di effettuare un'assunzione a termine, l'impresa dovrà darne una comunicazione scritta all'Ispettorato del Lavoro, il quale rilascerà la propria autorizzazione dopo avere richiesto l'espressione di un parere alle organizzazioni sindacali di categoria tramite atto scritto.

Alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stabiliscono un numero percentuale di lavoratori che possono essere assunti a termine rispetto al numero di lavoratori che l'azienda occupa a tempo indeterminato.
In tal caso l'azienda potrà richiedere, per velocizzare la procedura, il parere favorevole in modo preventivo delle organizzazioni sindacali di categoria.

 

DURATA DEL CONTRATTO
Il termine può essere costituito da una data precisa o, in alcuni casi, dal riferimento alla causa del contratto a termine (per esempio la sostituzione di una lavoratrice in maternità).

Il periodo massimo previsto è comunque determinato dai contratti di lavoro(CCNL) di ogni settore produttivo.

ATTENZIONE
L'apposizione del termine é priva di effetto se non é sancita in forma scritta sul contratto, per cui il rapporto di lavoro instaurato si intenderà trasformato a tempo indeterminato.
Tale forma scritta non é obbligatoria solo se il periodo dell'assunzione a termine non supera i 12 giorni.

 

PROROGA E TRASFORMAZIONE
Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore a quello previsto nel contratto iniziale, quando tale proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività.

I lavoratori stagionali hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e per la stessa qualifica, purchè manifestando la volontà di eserciitare tale diritto entro 3 mesi dalla fine del rapporto di lavoro. In tal caso, si può ritirare un apposito modulo agli uffici del lavoro.

La Legge Treu modifica solamente la parte della legge 230/62 che riguarda le sanzioni.

Si introduce la possibilità, che prima non esisteva, di superare di poche giorni il termine prefissato, senza che questo comporti l'onere, per l'impresa, di provvedere alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato in modo automatico e fin dall'inizio del rapporto di lavoro.
Viene invece prevista una sanzione di tipo economico che monetizza il disagio, per il lavoratore, attraverso la maggiorazione percentuale del salario.

Si afferma infatti, che se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto non si trasforma a tempo indeterminato come accadeva prima, ma il datore di lavoro deve corrispondere una maggiorazione della retribuzione pari al 20% per i primi 10 giorni.

Dopo i primi 10 giorni, la percentuale sale al 40% per le giornate lavorative fino alla ventesima (se il contratto a termine stipulato era di durata inferiore a sei mesi) oppure alla trentesima (in caso di contratto precedentemente stipulato era di durata superiore a 6 mesi).

Se comunque il rapporto di lavoro continua:
oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi,
oppure oltre il trentesimo giorno, in caso di durata superiore a 6 mesi,
il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Qualora un lavoratore venga riassunto con contratto a termine entro un periodo di 10 giorni aovvero di 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Se il datore di lavoro nell'ipotesi piu' gravi di violazione della normativa, ha posto in essere altre due successive assunzioni a termine dopo la prima, il contratto di lavoro dovra' considerare trasformato a tempo indeterminato fin dall'inizio del secondo contratto.

 

ASPETTI RETRIBUTIVI
Al lavoratore con contratto di lavoro a termine, spettano le ferie, la gratifica natalizia, e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in propozione al periodo lavorativo prestato.
Alla scadenza del contratto verrà' corrisposto al lavoratore a termine, il trattamento di fine rapporto, proporzionato alla durata dello stesso.

 

COLLOCAMENTO
I lavoratori assunti con contratto a termine la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare, conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.

 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PUBBLICO IMPIEGO
Gli Enti Pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale e motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario.

le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata

il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 60 giorni nell'anno solare, trascorso tale tempo il rapporto è risolto di diritto.

il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente, se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del rapporto a termine avuto.

L'avviamento di tali lavoratori presso gli Enti Pubblici avviene da parte dell'ufficio circoscrizionale per l'impiego che redige, nel corso di un'asta, una graduatoria sui presenti.

L'amministrazione ha l'opportunità' di sottoporre le persone avviate dal collocamento a prove tecniche di capacità prima di effettuare l'assunzione.



DIRITTI PREVIDENZIALI - TEMPO DETERMINATO

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
In base alla normativa vigente sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione.
L'indennità, per evento avvenuto durante il rapporto di lavoro, potrà essere corrisposta anche dopo la conclusione dello stesso.
Il Lavoratore deve però comunicarlo tempestivamente all'INAIL per ricevere il pagamento diretto della prestazione.

 

CONTRIBUTI PENSIONISTICI
Tali periodi sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti per pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Anzianità,Superstiti.

 

MOBILITA'
Sono esclusi dalla Indennità di Mobilità in quanto tale contratto è assimilato ad un contratto a termine.

 

MATERNITA'
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità obbligatoria e facoltativa.

 

CIG
Spetta il trattamento di Integrazione Salariale Ordinaria ma non quella Straordinaria.

 

MALATTIA
Per questi lavoratori la malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello della attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermo restando il limite massimo di 180 gg.

Nel caso in cui il lavoratore, nei 12 mesi precedenti la malattia, NON possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 gg, il trattamento economico è concesso per un periodo massimo di 30 gg nell' anno solare.
Il datore di lavoro corrisponderà l'indennità di malattia per un numero di giornate equivalentI a quelle effettuate alle proprie dipendenze;
le giornate eccedenti, maturate dai precedenti rapporti di lavoro, saranno erogate direttamente dall' INPS; in questo caso, il lavoratore deve presentare domanda di pagamento diretto alla sede INPS.

L'AZIONE PER CONSEGUIRE L'INDENNITA DI MALATTIA SI PRESCRIVE NEL TEMINE DI UN ANNO DAL GIORNO IN CUI SI E VERIFICATO L'EVENTO

Alla cessazione del rapporto a tempo determinato cessa la corresponsione della indennità.

 

DISOCCUPAZIONE
Spetta la Disoccupazione Ordinaria se soddisfatti i seguenti requisiti:
due anni di anzianità assicurativa ed un anno di contribuzione ai fini della disoccupazione.
In mancanza dellanno di contribuzione spetta lindennità con Requisiti Ridotti in presenza di almeno 78 giornate di lavoro.

 

 

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