Contratto di Formazione:
 

Costi ridotti per le aziende che assumono e più possibilità per i giovani alla prima esperienza lavorativa
Il contratto di formazione lavoro (C.F.L.) rimane a tutt'oggi in Italia uno dei più agili strumenti legislativi che favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro di centinaia di migliaia di giovani. Si tratta di un tipo di vincolo a tempo determinato, non rinnovabile, che può durare al massimo 24 mesi.
A partire dal 1984, il testo del contratto ha ricevuto una serie di sostanziosi emendamenti volti a renderlo sempre più applicabile da parte delle aziende nel reclutamento di nuovo personale. In particolare, alle aziende che fanno ricorso al C.F.L. per l'assunzione di nuovo personale, la legge garantisce una serie di incentivi consistenti in sgravi fiscali (riduzioni sulle aliquote dei contributi previdenziali che vanno dal 25 al 50%) miranti a valorizzare lo sforzo profuso dal datore di lavoro nella formazione dei neoassunti.
I requisiti per aziende che possono avvalersi del C.F.L.
Questa formula contrattuale è utilizzabile da tutte quelle aziende (enti pubblici, imprese private, consorzi o cooperative) che, nel periodo compreso nei 12 mesi precedenti al momento stesso in cui lo applicano nel reclutamento di nuovo personale, dimostrino di non avere in corso riduzioni di personale. Rappresenta un'eccezione il fatto che le nuove assunzioni attraverso C.F.L. si riferiscano a figure professionali differenti da quelle messe precedentemente in mobilità dall'impresa. Inoltre il C.F.L. risulta particolarmente adatto alle nuove assunzioni di tutti quei datori di lavoro iscritti agli albi professionali, incoraggiati ad adottare questo tipo di assunzione da parte dei rispettivi Ordini. Rientrano nel novero delle imprese che possono far ricorso al C.F.L. anche le associazioni professionali, sportive, a sfondo socio-culturale e le fondazioni.
Un'ulteriore opportunità di essere assunti per i giovani dai 16 ai 32 anni
Fanno parte della categoria di lavoratori reclutabili dalle imprese mediante C.F.L. i giovani di età compresa fra 16 e 32 anni. Unica eccezione nel nostro Paese è rappresentata dal Mezzogiorno, dove le Commissioni Regionali per l'Impiego (C.R.I.) hanno la facoltà di elevare a loro discrezione l'età massima per l'assunzione come C.F.L. Nel caso in cui un'impresa del Sud, in concomitanza con la scadenza di un C.F.L., decida di trasformarlo in un contratto a tempo indeterminato, potrà per legge godere di un prolungamento degli sgravi fiscali d'incentivo previsti dal C.F.L. per altri 12 mesi.
Per ulteriori chiarimenti forniti in merito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: http://www.minlavoro.it/Circolari/nC_rl22062000.htm, oppure presso i Centri per l'impiego della propria regione e della propria provincia.

 

La legge 451/94, modifica la normativa vigente dal 1984, relativa ai contratti di formazione lavoro.

 

CHE COSA PREVEDE
Assunzione "nominativa" di giovani fra i 16 e i 32 anni (non compiuti al momento dell'assunzione) iscritti nelle liste di collocamento.

ESISTONO 2 TIPI DI CFL
Esistono 2 tipi di CFL, cosiddetti di tipo A per l'acquisizione di una professionalità medio-alta, e di tipo B per professionalità basse.

La DURATA MASSIMA è di 24 mesi per i CFL di tipo A e di non più di 12 mesi per i CFL di tipo B.

Trascorsi tali periodi il datore di lavoro può confermare il rapporto di lavoro e trasformarlo in tempo indeterminato, oppure risolverlo, cessando quindi il rapporto di lavoro, anche se il giudizio nella formazione è positivo.

Nel contratto di tipo A vi é l'obbligo di FORMAZIONE TEORICA da 80 a 130 ore, a seconda delle professionalità da occupare, da effettuarsi in orario di lavoro.

Nel contratto di tipo B. l'obbligo é relativo ad una FORMAZIONE DI BASE minima non inferiore alle 20 ore sui seguenti argomenti:
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, prevenzione ambientale e antinfortunistica.

Queste ore di formazione teorica si svolgono in orario di lavoro e sono regolarmente retribuite.

In caso di inosservanza del datore di lavoro per mancata formazione, il contratto stesso può essere considerato a tempo indeterminato.


Per trattamento economico è prevista una applicazione graduale dei Contratti Nazionali, mentre i trattamenti normativi sono generalmente uguali ai dipendenti a tempo indeterminato.

Il CFL può venir convertito a tempo indeterminato prima della scadenza prevista.
L'impresa beneficerà comunque degli gli sgravi contributivi per l'intera durata del contratto inizialmente prevista.
La Legge 451/94 prevede che per i CFL di tipo B gli sgravi contributivi alle imprese si applichino subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad esso per una durata pari a quello del CFL trasformato.

Il periodo di lavoro in CFL é valido ai fini previdenziali e degli scatti di anzianità.

I contributi a carico dell'impresa variano a seconda del tipo di impresa (artigiana, industriale e commerciale) e della sua locazione (nord-centro-sud Italia).
I contributi del lavoratore sono invece uguali a quelli degli altri dipendenti.

Il dipendente assunto in CFL ha diritto per legge ad avere una copia del CFL (da parte del datore di lavoro), nonché una lettera di assunzione che precisa la qualifica iniziale e finale, il trattamento economico, il periodo di prova e il CCNL di riferimento.

Il giovane in CFL non è obbligato a fare lo straordinario.

Al termine del CFL l'azienda deve dare al dipendente una dichiarazione attestante il conseguimento della raggiunta formazione.

 

SERVIZIO MILITARE O CIVILE
Un giovane assunto in CFL in servizio militare o civile, ha diritto a completare il periodo di durata del CFL per i mesi mancanti, al termine del servizio di chiamata.

 

RESCISSIONE
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto di formazione e lavoro anzitempo rispetto al termine concordato, se non per giusta causa, pena il risarcimento del danno.
Il danno è determinato in misura corrispondente alla retribuzione complessiva che il lavoratore avrebbe dovuto percepire fino al termine del C.F.L.
Nel caso la rescissione del rapporto di lavoro avvenga per libera scelta del lavoratore, questi è tenuto a dare all'azienda il preavviso secondo le norme contrattuali vigenti, pena una trattenuta economica la cui entità è rapportata al numero dei giorni di preavviso non dato.

 

Va infine ricordato...
Al momento dell'assunzione al giovane deve essere consegnata una copia del contratto ed una copia della lettera di assunzione che precisino:

la durata del CFL, il progetto formativo, le caratteristiche dell'attività lavorativa (mansioni, orario di lavoro, orario di formazione), inquadramento professionale (livello di entrata/uscita), durata del periodo di prova.

E' indispensabile avere tutte queste conoscenze relative al proprio contratto, perché il lavoratore possa svolgere un controllo sulla regolarità di quanto previsto per Legge e quanto viene svolto nel luogo di lavoro.
La Legge prevede che in caso di inosservanza da parte dell'impresa, rispetto agli obblighi previsti dal CFL, il contratto stesso viene trasformato a tempo indeterminato.


MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE TREU IN TEMA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
In realtà per ciò che riguarda la nostra Provincia non sono state fatte modifiche a tutta la regolamentazione dei contratti di formazione lavoro se non quella che estende anche agli Enti Pubblici di Ricerca la possibilità di stipulare contratti di formazione lavoro.
Viene inoltre stabilito che nelle aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale il contratto di formazione e lavoro per le qualifiche medio-elevate, trasformato a tempo pieno ed indeterminato allo scadere del biennio, consente al datore di lavoro di continuare, per un anno,a retribuire il giovane con la paga corrispondente al livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento e di beneficiare dei medesimi sgravi contributivi goduti durante i due anni della formazione lavoro.
Viene inserito, poi, un punto di salvaguardia teso a limitare un utilizzo distorto della norma: se durante gli ulteriori 12 mesi il lavoratore viene illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto a restituire i benefici contributivi relativi all'arco temporale sopra riportato.


DIRITTI PREVIDENZIALI DEL C.F.L.

CONTRIBUTI PENSIONISTICI
Tali periodi sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti per pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Anzianità, Superstiti.

 

MATERNITA'
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità obbligatoria e facoltativa.
I periodi di astensione per maternità sospendono l'efficacia temporale del contratto, che riprenderà al rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al fine di continuare l'attività formativa, oggetto del contratto stesso.

 

CIG
Spetta il trattamento di Integrazione Salariale Ordinaria ma non quella Straordinaria.

 

MOBILITA'
Sono esclusi dalla Ind. Di Mobilità in quanto tale contratto è assimilato ad un contratto a termine.

 

DISOCCUPAZIONE
Spetta la Disoccupazione Ordinaria se soddisfatti i seguenti requisiti: due anni di anzianità assicurativa ed un anno di contribuzione ai fini della disoccupazione.
In mancanza dell'anno di contribuzione spetta l'indennità con Requisiti Ridotti in presenza di almeno 78 giornate di lavoro.

 

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
In base alla normativa vigente sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione.
L'indennità, per evento avvenuto durante il rapporto di lavoro, potrà essere corrisposta anche dopo la conclusione dello stesso.
Il Lavoratore deve però comunicarlo tempestivamente all'NAIL per ricevere il pagamento diretto della prestazione.

 

MALATTIA
Per questi lavoratori (assimilabili ai lav. a tempo determinato) la malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello della attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermo restando il limite massimo di 180 gg.
Nel caso in cui il lavoratore, nei 12 mesi precedenti la malattia, NON possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 gg, il trattamento economico è concesso per un periodo massimo di 30 gg nell'anno solare.
Il datore di lavoro corrisponderà l'indennità di malattia per un numero di giornate equivalentI a quelle effettuate alle proprie dipendenze; le giornate eccedenti, maturate dai precedenti rapporti di lavoro, saranno erogate direttamente dall'INPS: in questo caso, bisogna che il lavoratore presenti domanda di pagamento diretto alla sede INPS.
L' AZIONE PER CONSEGUIRE L'INDENNITA DI MALATTIA SI PRESCRIVE NEL TEMINE DI UN ANNO DAL GIORNO IN CUI SI E' VERIFICATO L' EVENTO
Alla cessazione del rapporto a tempo determinato cessa la corresponsione della indennità.

 

 

 

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