Contratto di lavoro termporaneo-interinale:
 

Un utile strumento contrattuale per un primo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
Rispetto alla regolamentazione del cosiddetto lavoro interinale, la nuova legislatura in merito contribuisce a riportare la condizione italiana su un piano di parità rispetto ai principali paesi europei. In questo senso, viene ulteriormente garantita la tutela dei lavoratori temporanei, secondo un modello di inquadramento legislativo che risulta ispirato a quello francese. Il lavoro temporaneo si definisce, quindi, come un importante canale che favorisce l'ingresso nel mondo lavorativo di tutti coloro, soprattutto dei più giovani, che intendono muovere i primi passi nel mercato del lavoro. Un mercato che risente, oggi come non mai, delle fluttuazioni dell'economia globalizzata.
I tre protagonisti del lavoro temporaneo: l'agenzia fornitrice, il lavoratore e l'azienda utilizzatrice
Quando un'azienda richiede una prestazione d'opera di natura temporanea, può far ricorso alla formula del lavoro interinale. Si tratta di una prassi che prevede la relazione fra tre soggetti: l'azienda utilizzatrice, l'azienda riconosciuta dal Ministero del Lavoro (o agenzia) e il lavoratore. Quest'ultimo, per conto dell'agenzia che lo assume di norma, è chiamato a prestare la propria opera temporanea all'impresa utilizzatrice, agendo sotto la sua direzione. L'agenzia, in relazione al tipo di impiego e al tempo previsto della sua durata comunicatogli dall'impresa utilizzatrice, assume il prestatore d'opera con un contratto a tempo determinato corrispondente alla durata del suo impegno.
Se l'agenzia lo assume a tempo indeterminato, il lavoratore riceve un risarcimento per tutti i giorni che non lavora
Tuttavia, l'agenzia può decidere di assumere il lavoratore a tempo indeterminato, inviandolo presso ulteriori imprese utilizzatrici che ne richiedono volta per volta l'opera. Se si verifica questa seconda possibilità, al lavoratore è garantita un'indennità di disponibilità relativa alle giornate in cui, pur rimanendo a disposizione, non è stato chiamato a lavorare. Si danno però casi in cui è l'azienda utilizzatrice ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore al termine della missione. A questo proposito, la nuova legge ha provveduto a rimuovere tutti gli eventuali ostacoli legali frapposti dalle agenzie, venendo così incontro alle legittime aspirazioni dei lavoratori.
Le agenzie di lavoro temporaneo velocizzano i tempi della ricerca e del reclutamento per i lavoratori e le aziende
In questo nuovo scenario, si sottolinea l'importante ruolo di intermediazione svolto dall'azienda fornitrice di figure professionali. Le agenzie di fornitura di lavoro interinale, infatti, oltre a non essere soggette al divieto di ricoprire la mansione svolta previsto dalla legge 23-10-1960 n. 1369, sono anzi riconosciute dal legislatore per le funzioni offerte al mercato del lavoro. Si tratta quasi sempre di indispensabili servizi di reclutamento, selezione e collocamento di personale lavorativo che contribuiscono a snellire il mercato del lavoro, riducendo i spesso snervati tempi della ricerca, sia da parte dei lavoratori che delle stesse aziende.
I costi per le aziende utilizzatrici del lavoro interinale
Le aziende, in effetti, devono corrispondere alle agenzie fornitrici un compenso che si somma al costo del lavoro svolto e al contributo preventivato per la formazione professionale dei lavoratori interinali. A conti fatti e in proporzione, quindi, per un'azienda l'"affitto" di un lavoratore temporaneo viene a costare di più di una tradizionale assunzione a tempo indeterminato. Nonostante il maggior costo orario, molte imprese si sono orientate ad utilizzare il lavoro temporaneo per l'elasticità del nuovo strumento, per l'assoluta certezza sul tipo di rapporto instaurato e dei relativi costi.
I casi in cui la legge non consente l'utilizzo di lavoro temporaneo
La legge esclude la fornitura di lavoro temporaneo nei casi di a) per le mansioni individuate dai CCNL di categoria con particolare riguardo alle mansioni più pericolose, b) sostituzione di lavoratori in sciopero, c) in aziende che, nei dodici mesi precedenti, abbiamo messo in mobilità, in cassa integrazione o licenziato parte del personale, d) imprese non in regola con la valutazione dei rischi (art. 4 DL n. 626/94), e) attività produttive che richiedono particolari controlli medici e, in generale, mansioni che comportano particolari rischi per i lavoratori.

La normativa sul lavoro interinale e' contenuta nella legge 196/97 chiamata "Pacchetto Treu". L'approvazione di questa legge parte però più da lontano, precisamente da alcune linee guida stabilite nell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e meglio poi chiarite nel contesto di un altro importante accordo sull'occupazione, che e' stato il "Patto per il lavoro" siglato dalle parti sociali e dal Governo il 24 settembre 1996.

Ulteriori informazioni in merito a questo tipo di contratto presso le sociatà di lavoro interinale iscritte in un apposito Albo riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consultabile sul sito Internet www.minlavoro.it 



COS'E' IL LAVORO INTERINALE ?
Una forma di lavoro non contemplata prima nel nostro ordinamento ma diffusa invece nel resto dell'Unione Europea. I tedeschi lo chiamano "leasing di manodopera" mentre francesi e spagnoli lo definiscono "lavoro in affitto". Viene infatti prevista la possibilità per le imprese di "affittare" dipendenti a tempo determinato reclutandoli da agenzie specializzate iscritte ad un albo. Per cui un'impresa fornitrice può porre uno o più lavoratori a disposizione di un'altra azienda affinché ne utilizzi, in via temporanea, le prestazioni. La motivazione alla base di tale ipotesi contrattuale e' il "soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo delle imprese utilizzatrici".

 

CHI PUO' FARE LAVORO INTERINALE ?
Possono prestare la propria attività lavorativa come lavoratori interinali, tutti i lavoratori senza distinzione anche se inseriti nelle liste di mobilità compreso i dirigenti.

 

CASI IN CUI E' POSSIBILE UTILIZZARE IL LAVORO INTERINALE :

  • In tutti i casi che verranno previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • Per temporanee utilizzazione di qualifiche non presenti in Azienda (es.: nel caso di un nuovo lavoro, di una commessa eccezionale);
  • Per sostituzione di lavoratore assente.

 

QUANDO E' INVECE VIETATO RICORRERVI ?

  • Sono escluse solo alcune qualifiche di basso contenuto professionale, che dovranno essere individuate dalla contrattazione collettiva; Fino a quando i contratti non saranno approvati, non vi sono limiti, tuttavia vi e' il rischio di una impugnazione nel caso in cui sia impiegato un lavoratore poi ritenuto dal C.C.N.L. di basso profilo e quindi escluso.
  • Quelli da adibire a lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale.
  • Per sostituzione personale in sciopero (anche senza questo divieto, si sarebbe arrivati alle medesime conclusioni con l'articolo 28 dello statuto);
  • In caso unità  produttive interessate da licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi; il divieto riguarda le identiche mansioni ed anche in tal caso vi e' una deroga per la sostituzione di personale assente;
  • In caso di unità interessate da sospensione dell'attività lavorativa, o da parziale riduzione di orario con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni;
  • Nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto alla valutazione del rischio (sulla base di ciò che viene previsto nel D.L.vo 626/94). Il rapporto di lavoro interinale presuppone la trilateralità dei soggetti, cioè: Una azienda fornitrice, il lavoratore/trice in affitto, un'azienda utilizzatrice. Ognuno di questi soggetti ha, nel contesto legislativo, dei vincoli precisi.

 

AZIENDE FORNITRICI (AGENZIE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO)
La legge prevede che possano operare come aziende fornitrici di manodopera temporanea, solo quelle che avranno ottenuto l'autorizzazione a farlo, comprovata dall'iscrizione ad un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro. Possono essere imprese di ogni tipo senza distinzione, nonché le pubbliche amministrazioni. Sono comprese anche le organizzazioni di tendenza e gli Enti che non perseguono fine di lucro.

 

Non possono invece ricorrere al lavoro temporaneo

  • Le imprese che abbiano proceduto a licenziamenti o sospensioni o riduzioni d'orario (CIG) vi e' un divieto valido per 12 mesi, decorrenti dal licenziamento collettivo;
  • Le imprese che non abbiano provveduto alla valutazione del rischio;
  • Le imprese che abbiano superato le percentuali di lavoro temporaneo specificate dal contratto collettivo nazionale (se previste);
  • Le imprese che svolgono un lavoro pericoloso, per il quale non e' consentito il ricorso al lavoro temporaneo e richiedono di particolare sorveglianza medica speciale;
  • In caso di sciopero, per sostituzione del personale scioperante.

 

Requisiti richiesti alle imprese fornitrici, per ottenere l'autorizzazione a operare

  • Possono essere società, anche cooperative italiane o dell'Unione Europea che abbiano un capitale sociale versato di almeno un miliardo di Lire e essere presenti con propri uffici in almeno quattro regioni del territorio nazionale;
  • Devono essere società i cui responsabili non abbiano subito, o abbiano pendenti, procedimenti di condanne penali.
  • Le società  cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti normalmente richiesti, devono essere composte da almeno 50 soci, di cui uno (considerato socio sovventore), deve essere un fondo mutualistico finalizzato allo sviluppo ed alla promozione della cooperazione previsto dalla legge 59/92. Devono avere lavoratori dipendenti, in quanto solo questi ultimi possono essere offerti in "leasing". Il numero di giornate lavorative prestate dai dipendenti deve essere pari ad almeno 1/3 rispetto a quelle effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
  • A garanzia dei crediti economici e contributivi dei lavoratori, le società devono aver versato la somma di settecento milioni di Lire, come deposito cauzionale, per il primo biennio (infatti l'autorizzazione ad operare e l'iscrizione all'albo del Ministero, e' temporanea ed ha una validità di due anni, trascorsi i quali, il Ministero dovrà valutare se trasformarla a tempo indeterminato).

 

CONTRATTO TRA IMPRESA FORNITRICE E IMPRESA UTILIZZATRICE :

Forma :
obbligatoriamente scritta.
Copia del contratto di fornitura di manodopera temporanea, va rimessa entro 10 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Contenuto:
il motivo della fornitura, il numero dei lavoratori interessati, il luogo della prestazione, l'orario e la durata del lavoro, le mansioni, il trattamento economico e normativo, le obbligazioni del datore di lavoro interinale finalizzate al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali, nonché, la responsabilità in solido dell'azienda utilizzatrice in caso di inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi da parte dell'azienda fornitrice.

 

SANZIONI

  • Continua a trovare applicazioni la legge 1369/60, cioè il divieto di intermediazione di manodopera, per chi si serve di lavoratori temporanei reperiti in aziende non abilitate, quindi non iscritte all'albo;
  • Chi esige o percepisce compensi da parte del lavoratore temporaneo per avviarlo al lavoro e' punito con l'arresto, non superiore ad 1 anno, o con una ammenda da lire 5 milioni a lire 12 milioni, in più verrà disposta la cancellazione dall'albo;
  • Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo il termine, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20% della retribuzione giornaliera fino al decimo giorno successivo. Se la prestazione continua oltre a tale termine il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice (art. 10, c.3)
  • Se manca la forma scritta, il contratto di fornitura a tempo determinato si converte a tempo indeterminato nei confronti dell'impresa utilizzatrice (ciò non vale per le pubbliche amministrazioni) (art. 10 c.3)




IL LAVORATORE INTERINALE

L' ASSUNZIONE DEL LAVORATORE INTERINALE PUO' ESSERE
A tempo determinato
L'assunzione da parte dell'impresa fornitrice avviene proprio in vista della specifica destinazione all'impresa utilizzatrice e per la durata da questa richiesta (eventualmente anche per rimpiazzare un altro lavoratore temporaneo a sua volta impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare);
A tempo indeterminato
In questo caso il lavoratore nel tempo in cui e' a disposizione dell'impresa fornitrice senza prestare attività lavorativa o essere impiegato in attività di formazione, riceve una speciale indennità di "disponibilità" che verrà successivamente determinata ed aggiornata, da parte del Ministro del Lavoro. Le misure di tale indennità vengono però, naturalmente in via generale, demandate alla futura contrattazione collettiva.

 

CONTRATTO TRA IMPRESA FORNITRICE E LAVORATORE INTERINALE
Forma
E' prescritta la forma scritta del primo contratto e dell'eventuale proroga; copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio dell'attività.
Contenuto
Motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, indicazioni impresa fornitrice e utilizzatrice, mansioni, prova, durata, luogo, orario, data di inizio e termine, indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie per ricoprire la mansione. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, tramite la redazione di altro contratto scritto, nei casi e per la durata che dovranno essere previsti dalla contrattazione collettiva.

 

DIRITTI DEL LAVORATORE

  • Diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice, (potrebbe sorgere qualche problema per l'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2, cioè nei casi di "temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali"). I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici, dovranno prevedere modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi contrattati nell'impresa.
  • Viene ribadito anche il diritto di fruizione, in via generale, dei servizi aziendali dell'Azienda utilizzatrice (ad esempio la mensa aziendale).
  • Il lavoratore temporaneo, durante il suo utilizzo in un'impresa, ha gli stessi diritti sindacali del lavoratore interno di quell'impresa, e partecipa quindi anche alle assemblee sindacali retribuite che si tengono presso l'impresa che li utilizza. Il contratto collettivo delle imprese interinali, stabilirà anche i termini del diritto di riunione dei lavoratori temporanei nell'impresa fornitrice.
  • Prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
  • Essere informato dei rischi correlati alla mansione da svolgere e di essere, dall'impresa utilizzatrice, debitamente addestrato all'utilizzo delle attrezzature nel rispetto degli articoli del decreto legislativo 626/94.
  • E' salvo il diritto per il lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, dopo la scadenza del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ed e' nulla qualsiasi pattuizione da parte dell'impresa fornitrice, anche in forma indiretta;
  • Al lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, verrà garantita anche durante i periodi in cui non viene impiegato in attività lavorative, un'indennità di disponibilità che sarà determinata dalla contrattazione collettiva, e comunque questa non potrà essere inferiore alla misura prevista, ed aggiornata periodicamente, dal Ministero del Lavoro. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività svolta presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo di disponibilità, e' al medesimo corrisposta la differenza da parte dell'impresa fornitrice.

 

DOVERI DEL LAVORATORE

  • Poiché egli e' inserito nell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice deve rispondere a questa sotto il profilo direttivo (art.3,c.2); sotto il profilo disciplinare rimane sottoposto al potere dell'impresa fornitrice alla quale comunque dovranno essere forniti elementi utili alla valutazione, ovviamente nel caso in cui si chieda che siano applicate sanzioni disciplinari (art.6). In caso di licenziamento o di sospensione del rapporto del lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice potrà richiedere secondo il particolare contratto stipulato l'invio temporaneo di altro dipendente da parte dell'impresa fornitrice. Tutto e' rimesso comunque alla autonomia delle parti, nel senso che la legge non si preoccupa di questi rapporti interni alle due società.
  • Il lavoratore non e' calcolato (art.2,c.8) di fini del computo dei dipendenti per l'applicazione delle Leggi sul collocamento obbligatorio e ora per l'assunzione degli appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" (legge 223 del 1991 e 608 del 1996).

 

AZIENDE UTILIZZATRICI
Obblighi per l'impresa utilizzatrice :

  • Informare il lavoratore interinale rispetto i rischi possibili della mansione da ricoprire, specialmente quando questa rientra nel campo di quelle assoggettate a particolare sorveglianza medica, osservando nei confronti del lavoratore anche tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, essendo in prima persona responsabile delle violazione a leggi e contratti collettivi in merito alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
  • Nel caso intenda adibire il lavoratore interinale a mansioni superiori a quelle previste nel contratto di fornitura, l'azienda utilizzatrice lo dovrà comunicare a quella fornitrice e al lavoratore. In caso non lo facesse, risponderebbe in via esclusiva per le differenze spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori;
  • L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite di garanzia previsto, dell'obbligo di retribuzione e di contribuzione non adempiuti dall'azienda fornitrice;
  • Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice dovrà comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70;
  • L'impresa utilizzatrice risponderà nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.
  • L'impresa utilizzatrice dovrà comunicare alle rappresentanze sindacali unitarie e/o in mancanza alle associazioni territoriali di categorie delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative :
    a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo, prima che avvenga la stipula del contratto; se vi sono motivate ragioni di urgenza alla stipula del contratto, la comunicazione può essere successivamente data entro i 5 giorni successivi;
    b) ogni dodici mesi, anche per tramite delle associazioni dei datori di lavoro, dovrà fornire il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER ISCRITTI ALLA LISTA DI MOBILITA'
L'aspetto del lavoro interinale collegato alla iscrizione delle liste di mobilità, e' regolamentato dall'articolo 8 della Legge 196/97, vediamo cosa e' previsto per i lavoratori che presentano questa particolare condizione:

  • Alle aziende fornitrici che assumano lavoratori iscritti alle liste di mobilità a tempo indeterminato, verranno concessi sgravi contributivi pari a quelli previsti per apprendisti per 18 mesi. Verrà altresì concesso a titolo di contributo il 50% dell'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore, naturalmente questo contributo sarà concesso, alla fine del periodo di fruibilità da parte del lavoratore.
  • Qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui e' corrisposta l'indennità di disponibilità, al medesimo lavoratore corrisposta la differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione o di indennità di disponibilità, e l'indennità di mobilità; Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice di manodopera temporanea, mantiene il diritto all'iscrizione alle liste di mobilità.
  • Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, non potrà rifiutare l'offerta di assunzione presso un'impresa fornitrice di manodopera temporanea, nemmeno se questa fosse a tempo determinato. In caso di rifiuto, la Direzione Provinciale del Lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego (collocamento) disporrà la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto, e comunque non inferiore ad un mese. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso entro 30 giorni alla Direzione Provinciale del lavoro, la quale deciderà, con provvedimento definitivo entro 20 giorni.

 

LAVORO INTERINALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo, le imprese fornitrici saranno tenute a versare un contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti. Tali contributi andranno rimessi ad un fondo appositamente costituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con contratto di fornitura temporanea. I finanziamenti saranno deliberati da un'apposita commissione. Nel contratto collettivo applicato alle aziende fornitrici di manodopera temporanea, può essere previsto un adeguamento in aumento del contributo del 5%, per ampliare, a beneficio dei prestatori d'opera temporanei, la garanzia di un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro.

 

 

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