Per iniziare a parlare di
queste forme di contratto dobbiamo cercare di capire la
differenza che esiste per la giurisprudenza prevalente tra i
lavoratori "subordinati", "parasubordinati",
e "autonomi".
L'art. 2094 del codice civile,
definisce come
"PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO", chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore.
Questo vuol dire che il
lavoratore subordinato è ravvisabile nel rapporto di lavoro come
dipendente, in quanto il prestatore mette a disposizione
dell'imprenditore le energie lavorative(non un risultato) che utilizza
secondo le sue esigenze, nel limite delle leggi e dei contratti,
nell'ambito e per le finalità dell'impresa.
elementi distintivi essenziali
del lavoro subordinato sono:
- il vincolo della subordinazione che
consiste, per il Lavoratore, nell'assoggettamento gerarchico, e per
il datore di lavoro, nel poter imporre direttive non solo generali
ma anche per lo svolgimento intrinseco della mansione.
- l'oggetto della prestazione deve
essere l'energia lavorativa e non un risultato
- il rischio attinente all'attività
produttiva deve ricadere interamente sul datore di lavoro
- l'organizzazione dell'impresa, anche
in termini minimi, deve ricadere sull'imprenditore
gli elementi distintivi
sussidiari del lavoro subordinato sono:
- la non proprietà dei mezzi e
attrezzature
- l'inserimento nell'organico della
struttura aziendale
- il rispetto di un orario rigido
prefissato
- la prestazione lavorativa che rientra
nella normalità strutturale dell'impresa
Queste precisazioni su come è
strutturato un rapporto di lavoro subordinato ci aiuteranno
meglio a capire come è invece la struttura del lavoro
cosiddetto "PARASUBORDINATO".
L'art. 2222 del Codice civile
definisce il profilo del lavoratore "AUTONOMO" come colui
che si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente.
In questo caso gli elementi
distintivi nessenziali sono:
- l'oggetto della prestazione deve
essere un risultato
- lo svolgersi della stessa, deve
avvenire senza vincolo di subordinazione al committente
- opera in modo indipendente, salve le
indicazioni di massima del committente
- utilizza mezzi ed attrezzature propri
gli elementi distintivi
sussidiari del lavoratore autonomo sono:
- non opera in commistione col personale
dipendente del committente
- opera a favore di più committenti
- è libero di eseguire il lavoro
secondo le modalità tecniche da lui ritenute più opportune,fuori
dalla influenza del committente
- il compenso deve essere in relazione
all'opera eseguita o al servizio reso e non deve essere un compenso
periodico
- non deve essere inserito nel ciclo
operativo-produttivo del committente
- la prestazione non deve avere
carattere continuativo
IL LAVORO A CONTRATTO
PARASUBORDINATO
E' una tipologia di lavoro
molto diffusa negli ultimi anni e che è a metà strada tra il lavoro
autonomo e quello dipendente.
Infatti in questa forma
lavorativa non esiste l'instaurazione di un rapporto di lavoro
dipendente, ma un contratto di prestazione professionale con modalità,
durata e corrispettivo retributivo regolati dal contratto stesso che
viene stipulato dalle due parti.
A differenza del lavoro autonomo
però, questo contratto non richiede nè l'iscrizione ad albi
professionali nè l'apertura di una partita Iva.
QUALI E QUANTE FORME DI
CONTRATTO ESISTONO ?
L'utilizzo di queste forme
contrattuali di lavoro è molto diffuso tra figure professionali quali:
- PROMOTERS nei supermercati
- MERCHANDISING venditori nelle catene
di grossa distribuzione
- HOSTESS per convegni o meeting o fiere
- PROCACCIATORI D'AFFARI presso agenzie
immobiliari
- ASSISTENTI, COMMESSI, ECC...
PRESTAZIONE OCCASIONALE
D'OPERA
E' un contratto frutto di un
accordo tra le 2 parti che chiamiamo:
COMMITTENTE colui che commissiona l'esecuzione dell'opera
PRESTATORE colui che invece presta l'opera stessa
La prestazione si intende come
occasionale quando ha il requisito dell'unicità anche se prolungata nel
tempo, non deve quindi essere reiterata più volte.
Il prestatore è obbligato a
prestare la propria opera o servizio dietro pagamento di un
corrispettivo a fattura assoggettata a ritenuta d'acconto al 20%.
L'organizzazione del lavoro
deve essere fatta in modo autonomo da parte del prestatore d'opera e non
vi deve essere vincolo riconducibile ad orari rigidi determinati dal
committente, inoltre, il
prestatore dovrà utilizzare per l'esecuzione dell'opera mezzi ed
attrezzature proprie.
Potremo quindi dire che il
prestatore d'opera o lavoratore parasubordinato agisce, a differenza
di quello autonomo, in assenza di rischio economico, in assenza di
osservanza di un orario di lavoro e che la natura dell'oggetto della
prestazione e la forma della retribuzione hanno solo portata sussidiaria
per il raggiungimento degli obiettivi del committente.
Naturalmente il pagamento del
corrispettivo, che viene assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%,
non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del prestatore, che dovrà
pagare sui propri guadagni, dopo il raggiungimento di certi scaglioni di
reddito, la relativa integrazione di aliquota dovuta per l'IRPEF.
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA CONTINUATIVA PREVALENTEMENTE PERSONALE
CONTINUITA'
Per la giurisprudenza, questo
tipo di prestazione non deve essere meramente occasionale, ma una serie
di prestazioni reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di una
contrattazione unitaria tra le parti. Questo tipo di parasubordinazione
esclude la unicità della prestazione.
COORDINAZIONE
Significa una connessione
funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e del committente,
tesa alla realizzazione dell'interesse di quest'ultimo.
Il lavoratore "parasubordinato" gode di autonomia
organizzativa circa le modalità, il tempo ed il luogo dell'adempimento,
ma l'attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e
strutturalmente con l'organizzazione produttiva dell'impresa, a volte
anche con rapporto di esclusività.
PREVALENTE PERSONALITA'
Anche se c'è utilizzo di
personale subalterno dipendente dell'impresa committente, la prestazione
non deve assumere i caratteri di attività imprenditoriale. Il
prestatore dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature propri.
CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
Questi lavoratori
parasubordinati non avevano fino a qualche tempo fa nessun fondo al
quale versare la contribuzione previdenziale, ora questo fondo è stato
istituito presso l'INPS e prevede il versamento di un'aliquota
contributiva pari al 13%.
SOGGETTI INTERESSATI AL
CONTRIBUTO DEL 13%
- collaboratori coordinati e
continuativi
- venditori porta a porta
- liberi professionisti iscritti a
casse di categorie
relativamente ai redditi professionali non assoggettati a
contribuzione alla cassa stessa
ELENCO DI ATTIVITA' SVOLTE
IN COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
- Amministratori e sindaci o revisori
di società (associazioni o
enti con o senza personalità giuridica);
- Soggetti che collaborano con enti o
associazioni privi o meno di personalità giuridica;
- Soggetti membri di commissioni,
collegi, ecc...;
- Amministratori di condominio;
- Istruttori di guida;
- Soggetti che collaborano con
giornali, periodici od enciclopedie (esclusi i diritti d'autore)
ISCRIZIONE
ALL'INPS
SOGGETTI SENZA COPERTURA
PREVIDENZIALE
SOGGETTI CON COPERTURA PREVIDENZIALE
O TITOLARI DI PENSIONE
1/04/96 Decorrenza contributo
1/07/96 Decorrenza contributo
30/04/96 iscrizione Inps
31/07/96 iscrizione Inps
SI INTENDONO SOGGETTI CON
COPERTURA PREVIDENZIALE, OLTRE AI PENSIONATI, I SEGUENTI SOGGETTI:
- I lavoratori subordinati iscritti
già ad un fondo previdenziale al quale versano contribuzione
(INPS, STATO, INPDAP, INPDAI, FONDO ELETTRICI, TELEFONICI, ECC..);
- I coltivatori diretti, coloni,
mezzadri, artigiani, commercianti iscritti alle rispettive gestioni
speciali dell'Inps;
- i liberi professionisti
(avvocati, ingegneri, architetti, notai, commercialisti, ragionieri,
consulenti) assicurati già presso la cassa pensionistica della
loro categoria.
I soggetti obbligati al
versamento del 13% devono comunicare all'Inps nel momento di
inizio della libera professione:
- tipologia di attività svolta
- dati anagrafici, codice
fiscale, eventuale partita Iva;
- la residenza
- la data d'inizio attività
Per i rapporti di
collaborazione coordinata continuativa, devono essere forniti
anche i dati del committente.
MODALITA' E TERMINI PER IL
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO Per
i soggetti titolari di reddito da collaborazione coordinata e
continuativa e venditori porta a porta, il versamento del 13% va
effettuato dai soggetti committenti con o senza qualifica di sostituti
d'imposta, entro il 20 del mese successivo alla data di
erogazione del compenso.
Il contributo del 13% grava
per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore.
Non vanno assoggettati al
pagamento del 13%, i redditi sui quali è già stata versata la
contribuzione obbligatoria (esempio: il lavoratore che ha redditi da
lavoro dipendente già assoggettati a contribuzione Inps).
IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE
L'articolo 2549 del codice civile
dispone:
"Con il contratto di associazione in partecipazione,
l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili
della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto"
Con questa forma di contratto
solitamente il prestatore apporta la propria manodopera e la sua
retribuzione avverrà appunto con una partecipazione percentuale agli
utili dell'impresa.
Negli ultimi anni questa forma
contrattuale ha preso piede sopratutto nel settore del commercio,
infatti, molte volte i proprietari di catene di negozi anzichè assumere
commesse con contratto d i lavoro dipendente, preferiscono farlo in
questo modo teorizzando che la partecipazione agli utili d'impresa è un
sistema di incentivazione delle vendite oltre ad essere una maniera di
responsabilizzazione del prestatore.
Attenzione però !
Anche i lavoratori subordinati (dipendenti) possono partecipare agli
utili d'impresa, ma nel caso della "parasubordinazione"
a volte, si dissimula la volontà di elusione degli obblighi fiscali
e sopratutto, della contribuzione all'INPS.
In queste forme di contratto
bisogna prestare molta attenzione ai termini ed alle clausole onde
evitare il rischio di dovere partecipare, oltreché agli utili, anche
alla eventuale copertura delle perdite finanziarie dell'impresa.
QUINDI OCCHIO ALLA PENNA !
OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE
PREVIDENZIALE
Sono esclusi dall'obbligo di
versamento di contribuzione previdenziale, i soggetti ed i redditi
derivanti da partecipazione agli utili allorché l'apporto è costituito
dalla sola prestazione lavorativa.
NOTA BENE
Quando si lavora con attivita'
autonoma o parasubordinata (contratti di collaborazione coordinata
continuativa, prestazioni occasionali d'opera, associazione in
partecipazione, ...) per 4 mesi nel corso dell'anno solare o si
superino i 7 milioni di reddito lordo in un anno solare, il collocamento
operera' la cancellazione dalle liste dei disoccupati, e il lavoratore
perdera' l'anzianita' di iscrizione.
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