Agevolazioni sulle assunzioni:


Queste informazioni sono utili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori.

Quando si gestisce un colloquio di lavoro e' utile sapere che, a seconda dell'età o della condizione di disoccupazione, puoi proporti indicando alcuni dei seguenti vantaggi che potrebbero avere i datori di lavoro nel caso ti assumessero:

 

Percorso informativo per l'utilizzo dell'art.7 legge n.388 del 23.12.00 (Legge Finanziaria 2001)

Credito di imposta per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra 01.10.00 ed il 31.12.03 , incrementano il numero dei propri dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Tipologia: credito di imposta, per l'incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e per ciascun mese, utilizzabile a decorrere dal 01.10.2000 in compensazione delle imposte (modello F24 cod. tributo 6732). Il credito maturato nel corso del periodo agevolato (1 ottobre 2000-31 dicembre 2003) potrà essere utilizzato in diminuzione di versamenti anche di periodi di imposta successivi a quello di maturazione.
Beneficiari: tutti i datori di lavoro (esclusi lo Stato e gli enti pubblici), anche qualora non abbiano la qualifica di sostituti di imposta, che tramite l'assunzione di nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato (anche se part time) incrementino, su base mensile e dopo il 01.10.00, la media occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo 01.10.99-30.09.00. La prima verifica del numero di lavoratori a tempo indeterminato può essere fatta dal 1 ottobre 2000 confrontando l'eventuale incremento rispetto al numero di quelli presenti nel periodo 1 ottobre 1999-30 settembre 2000. Occorre poi controllare verso la fine di ogni anno (1 ottobre - 30 settembre) se si decade o meno dal beneficio: a tal fine si calcolala la media occupazionale, su base giornaliera, di tutti i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o assunti con contratto di formazione, che deve mantenersi superiore a quella dei lavoratori occupati nel periodo 01.10.99-30.09.00. In caso contrario non si potrà usufruire del credito d'imposta relativo ai nuovi assunti a partire dall'anno successivo a quello in cui si è verificata l'assunzione.
Finalità e durata: favorire l'assunzione a tempo indeterminato di nuovi lavoratori, che avvenga nel periodo agevolato compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003.
Importo del credito: credito di imposta pari a lire 800.000 per ogni lavoratore assunto e per ciascun mese, calcolato sulla base di una rilevazione mensile della differenza tra il numero dei lavoratori occupati (a partire dal mese di ottobre 2000) e quelli che mediamente lo erano nel periodo 01.10.99-30.09.00 (sempre con c. a tempo indeterminato); questo credito è cumulabile, senza limitazioni, con altri benefici fiscali, contributivi ecc. eventualmente concessi.
Un ulteriore credito di imposta pari a lire 400.000 (per un totale di 1.200.000 lire) è concesso per le assunzioni effettuate durante il periodo 01.01.2001-31.12.2003, di lavoratori destinati ad unità produttive ubicate nelle Regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise o nei territori di cui all'art. 4, c.3 della L.488/98 indicati nella Circ. n.161 del 25.08.00 del Ministero delle Finanze ( in pratica si aggiungono i Comuni di Tivoli (RM) e Formia (LT) e le Provincie di Frosinone e Massa ); a questo ulteriore credito di imposta si applica la regola de minimis (di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06), e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

Condizioni: 
- Il credito spetta anche per i lavoratori che non percepiscono la retribuzione in quanto assenti per motivi che comportano la conservazione del posto di lavoro (aspettative, congedi per maternità ecc.) ; tali lavoratori rientrano anche nei calcoli sopra indicati della base mensile e della media occupazionale.
- Le variazioni della base occupazionale si calcolano al netto delle eventuali diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359 Cod.civ) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
- Nel caso di incrementi del numero dipendenti a tempo indeterminato che lavorino a tempo parziale (part time) il contributo si calcola considerando l'entità del numero di ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di lavoro.
- Qualora il datore di lavoro abbia ricoperto tale qualifica solo dopo il 1.09.00, l'incremento degli occupati sarà pari al numero di ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.
- Ai fini dell'agevolazione si considerano come dipendenti anche i soci lavoratori di cooperative.
- I nuovi assunti ( salvo siano portatori di handicap) devono avere un'età non inferiore a 25 anni e occorre che non abbiano svolto attività di lavoro a tempo indeterminato da almeno 24 mesi.
- Il datore di lavoro deve inoltre rispettare sia i contratti collettivi nazionali che le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 626/94 e 494/96).
- Per i lavoratori agricoli il numero minimo di giornate lavorative annue deve essere di 230.
Revoca del beneficio: qualora il datore di lavoro incorra in:
-

Informazioni:
Ministero delle Finanze: www.finanze.it


Percorso informativo per l'utilizzo delle leggi 25/55, 56/87 (art. 21) e 196/97 (art. 16) Tipologia: 
- Sgravi contributivi assistenziali e previdenziali per tutta la durata dell'apprendistato: i benefici sono mantenuti per un ulteriore anno dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

- applicabilità del tempo determinato al contratto di lavoro.
Beneficiari: imprese di ogni settore compreso quello agricolo.
Finalità: favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Oggetto: assunzioni, a tempo determinato, di giovani di età compresa fra i 14 e i 24 anni.
- di ulteriori 2 anni per i portatori di handicap;
- fino a 29 anni per le imprese artigiane per qualifiche ad alto contenuto professionale nel solo settore artigiano.
Importo: contribuzione minima settimanale in deroga alla normativa ordinaria, ricalcolata annualmente, applicabile per tutta la durata del contratto e per un ulteriore anno se il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Per il 1997 il contributo settimanale era pari a L. 5.200 o L. 5.020 a seconda che il lavoratore fosse soggetto o no all'assicurazione INAIL.
Durata: minimo 18 mesi, massimo 4 anni (5 solo nel settore artigiano), in base a quanto stabilito dai CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro).
Obbligo formativo: almeno 120 ore di formazione esterna all'azienda, in base alla disciplina dei CCNL. La durata è riducibile in funzione del possesso di un titolo di studio o attestato di qualifica professionale inerente l'attività da svolgere.
Procedura: richiesta di autorizzazione preventiva al - Servizio ispettivo - della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Comunicazione dell'avvenuta assunzione alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego competente, su apposita modulistica.


Percorso informativo per l'utilizzo delle leggi 863/84 (art.3) 407/90 (art.8) 451/94 (art.16) e l. 196/97 (art.15) - Contratto di formazione lavoro


-
Beneficiari: imprese e loro consorzi, enti pubblici economici, associazioni professionali, socio culturali, sportive, fondazioni, datori di lavoro iscritti agli albi professionali (quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali) alla condizione che abbiano confermato il 50% dei lavoratori assunti il cui CFL sia scaduto nei 24 mesi precedenti, enti pubblici di ricerca.
Ulteriore requisito: non devono essere in atto sospensioni dal lavoro con richiesta di intervento della Cigs (Cassa integrazione guadagni) e non devono essere state realizzate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, per le medesime professionalità. Sono inoltre esclusi i datori di lavoro che non hanno confermato almeno il 60% dei cfl (contratti di formazione lavoro) scaduti nei 24 mesi precedenti
Finalità: incentivare l'assunzione e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
Oggetto: assunzione, a tempo determinato, di giovani di età compresa fra i 16 e i 32 anni senza qualificazione nel settore.
L'assunzione può essere finalizzata all'acquisizione di professionalità medie ed elevate (cfl di tipo A) o all'inserimento professionale (cfl di tipo B). E', invece, esclusa l'applicabilità per l'acquisizione di profili professionali elementari, caratterizzati da compiti generici e ripetitivi.
Importo: variabile, in funzione dell'attività svolta, della localizzazione dell'impresa e del tipo di contratto:
- imprese artigiane, imprese del Centro nord localizzate in aree con tasso di disoccupazione sopra la media nazionale, imprese in area obiettivo1: contribuzione agevolata, pari a quella prevista per l'apprendistato.

- - Imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti: abbattimento dell'aliquota contributiva pari al 40%.
- Altri datori di lavoro operanti nel centro nord: abbattimento dell'aliquota contributiva pari al 25%.
N.b. : per i contratti di inserimento professionale (cfl di tipo B) la riduzione contributiva è applicabile solo se il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato, dalla data di detta trasformazione e per una durata equivalente.
Per i datori di lavoro in area obiettivo 1 le agevolazioni contributive proseguono per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del cfl di tipo A in tempo indeterminato.
Durata: 
-
massimo 24 mesi, per l'acquisizione di professionalità medie ed elevate.
-
Obbligo formativo: almeno 130 ore per le professionalità elevate, 80 per quelle intermedie, e 20 per l'inserimento professionale.
Procedura: presentazione, per la necessaria autorizzazione, di un progetto alla competente Commissione regionale per l'impiego presso la Direzione regionale del lavoro. Non sono soggetti invece ad autorizzazione, ma a visto di conformità, i progetti applicativi delle regolamentazioni concordate, a livello nazionale, tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, recepite dal Ministro del Lavoro.
Comunicazione dell'assunzione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 5 giorni.


Percorso informativo per l'utilizzo delle legge 223/91 artt. 4, 8, 25 - Assunzione di lavoratori in mobilità

Tipologia: 
- riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro;
- contributi a fondo perduto.
Beneficiari: tutti i datori di lavoro.
Oggetto: assunzione di lavoratori in mobilità, sia a tempo determinato che indeterminato.
Finalità: incentivare la ricollocazione dei lavoratori in mobilità.
Importo: 
- per lo sgravio contributivo: pagamento della quota contributiva fissa prevista per gli apprendisti invece di quella ordinaria;
- per i contributi a fondo perduto: (erogabili solo se l'assunzione è a tempo pieno ed indeterminato o se il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato) per ogni mensilità corrisposta, un contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto disoccupato.
Durata della agevolazione: 
per lo sgravio contributivo:
-
Procedura: occorre seguire la normale procedura di assunzione e presentare una richiesta di agevolazione sugli appositi moduli in distribuzione presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego.

In particolare:

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN LISTA DI MOBILITà - Legge 223/91 art. 25, comma 9 e art. 8, comma 4
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato mediante richiesta nominativa dalla lista regionale di mobilità, di lavoratori che hanno diritto di essere iscritti alla lista, ma non godono dell'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS, perché licenziati di aziende con più di 15 addetti.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE
Datori di lavoro che non abbiano ridotto il personale negli ultimi 12 mesi e quindi non tenuti alla riassunzione del personale espulso entro i 12 mesi così come previsto dalla legge 264/49 all' art. 15 comma 6.
AGEVOLAZIONI
Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per un massimo di 18 mesi.

Assunzione a termine da mobilità - Legge 223/91 art. 8 comma 2
TIPO DI ASSUNZIONE
Assunzione con contratto a termine non superiore a 12 mesi mediante richiesta nominativa dalla lista regionale di mobilità.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Datori di lavoro privati e Enti Pubblici Economici.
AGEVOLAZIONI
Quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per tutto il periodo di rapporto di lavoro.

Legge 223/91 art. 8 commi 2 e 4
TIPO DI ASSUNZIONE
Trasformazione a tempo pieno ed indeterminato del contratto a termine.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Datori di lavoro privati ed Enti Pubblici Economici.
AGEVOLAZIONI

Quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi a partire dalla data di trasformazione e concessione di un contributo mensile per ogni mensilità corrisposta, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata concessa al lavoratore;
- per massimo 12 mesi, se il lavoratore ha meno di 50 anni
- per massimo 24 mesi, se il lavoratore è ultracinquantenne.

Legge 223/91 art. 25 comma 9 e art. 8 comma 4
TIPO DI ASSUNZIONE
A tempo pieno ed indeterminato mediante richiesta nominativa dalla lista regionale di mobilità.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Tutti i datori di lavoro non tenuti alla riassunzione di personale espulso dall'impresa nei 12 mesi precedenti così come previsto dall'art. 15 comma 6 legge 264/49.
AGEVOLAZIONI
Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per un massimo di 18 mesi e concessione di un contributo per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata concessa al lavoratore.
- per 12 mesi, se il lavoratore assunto ha meno di 50 anni
- per 24 mesi, se il lavoratore e' ultracinquantenne.

Legge 223/91 art. 20
TIPO DI ASSUNZIONE
Assunzione anche a tempo determinato mediante richiesta nominativa dalle speciali liste di lavoratori.
SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI

Lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), ovvero lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Tutte le imprese che non abbiano sospensioni dal lavoro per CIGS o che non abbiano proceduto a riduzione del personale nei 12 mesi precedenti, salvo che le assunzioni non avvengano ai fini di acquisire diversa professionalità.
AGEVOLAZIONI

Riduzione del 75% sulle corrispondenti aliquote dei contributi a carico del datore di lavoro.
- per 12 mesi, se il lavoratore assunto è disoccupato da meno di 2 anni
- per 24 mesi, se e' disoccupato da più di 2 anni e da meno di 3
- per 36 mesi, se e' disoccupato da più di 3 anni
Ovvero a scelta del datore di lavoro:
Riduzione del 37,5% sulle correnti aliquote contributive, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e comunque per non più di 72 mesi.


Percorso informativo per l'utilizzo della Legge 407/90 art. 8, 223/91 art. 25 e 8, 236/93 art. 4 - Assunzioni di lavoratori disoccupati e cassaintegrati di lunga durata o in cassa integrazione straordinaria

Tipologia: 
-
sgravi contributivi;
-
Beneficiari: tutti i datori di lavoro, purché l'assunzione non sostituisca lavoratori licenziati o sospesi.
Finalità: incentivare l'assunzione di disoccupati e cassaintegrati di lunga durata o di lavoratori in cassa integrazione straordinaria.
Oggetto: 
-
assunzione a tempo indeterminato di disoccupati iscritti al collocamento da almeno 24 mesi;
-
Ammontare: 
nel caso di disoccupati di lunga durata: riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di 36 mesi. Solo per le aziende artigiane e per le imprese del Mezzogiorno, per lo stesso periodo, non vi è obbligo di pagamento di contributi.
Nel caso di cassaintegrati del primo tipo sopraindicato: contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per 12 mesi. Contributo per ogni mensilità corrisposta pari al 50% dell'indennità prevista per il lavoratore, per una durata massima variabile a seconda dell'età del lavoratore e della localizzazione:
9 mesi per lavoratori con meno di 50 anni d'età
21 mesi per lavoratori oltre 50 anni d'età
33 mesi per zone ad alto tasso di disoccupazione individuate dal Ministero o aree del Mezzogiorno.
Nel caso di cassaintegrati del secondo tipo sopraindicato:
riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi.
Solo per le aziende artigiane e nei territori del Mezzogiorno: esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi.
Procedura: occorre seguire la normale procedura di assunzione e presentare apposita richiesta di agevolazione sui moduli in distribuzione presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego.


Percorso informativo per l'utilizzo dell'art.3 legge 448/98
(Legge Finanziaria '99) - sgravi contributivi, per le aziende del Sud Italia e parte dell'area di Venezia, in caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato

Tipologia: sgravio contributivo totale.
Beneficiari: imprese e enti pubblici economici operanti nei territori di:
- Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- Abruzzo, Molise (limitatamente alle nuove assunzioni del 1999);
- Venezia insulare, isole della Laguna e centro storico di Chioggia (soltanto per le nuove assunzioni del 1999) nei limiti della regola del de minimis
Sono interessate anche le cooperative di lavoro relativamente ai nuovi soci lavoratori purché iscritti nelle liste di collocamento come inoccupati o disoccupati.
Settori esclusi: quelli disciplinati dal trattato CECA (siderurgia, carbone, cokeria) ed il settore delle costruzioni navali.
Per il settore automobilistico e quello delle  fibre sintetiche si applica la regola del de minimis 
Finalità: favorire l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di nuovi lavoratori.
Durata: 3 anni dall'assunzione del singolo lavoratore.
Copertura: il beneficio consiste nello sgravio totale - per un periodo di tre anni - dei contributi dovuti all'INPS e posti a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni effettuate negli anni 1999, 2000 e 2001.
Lo sgravio si applica: 
-
- alle contribuzioni di natura mutualistica e assistenziale (per le prestazioni economiche di malattia e maternità, e per quello a garanzia del tfr, con esclusione della quota dello 0,50%  per miglioramenti pensionistici di cui all'art. 3 l.297/82);
Per le imprese agricole la contribuzione dovuta all'Inail non beneficia dello sgravio.
Condizioni e limitazioni: 
- occorre che si realizzi un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno con contratti a tempo indeterminato. Tale incremento deve poter accrescere la "base occupazionale" relativa ai 12 mesi precedenti l'assunzione. Ai fini del calcolo della "base occupazionale" sono esclusi soltanto gli apprendisti e i lavoratori con contratto di formazione di lavoro, di conseguenza non c'e' la possibilità di ottenere l'agevolazione trasformando il rapporto di lavoratori a tempo determinato o parziale o in cassa integrazione o a domicilio che siano già occupati presso l'impresa;
- i nuovi dipendenti devono essere iscritti nelle liste di collocamento (come disoccupati o inoccupati) o nelle liste di mobilità nei territori destinatari  dell'agevolazioni, oppure devono fruire di CIGS da almeno 24 mesi senza interruzioni.
- l'attività svolta dalle imprese di nuova costituzione non deve assorbire neppure in parte quella di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
- devono essere osservati integralmente i contratti collettivi nazionali, le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste dal 626/94 e i parametri delle prestazioni ambientali di cui all'art.6, c.6, f) D.M. Industria 527/95.
Revoca o decadenza: Procedura: per la modulistica e l'inoltro della richiesta occorre rivolgersi
all'Ufficio Contributi e Aziende della sede INPS di appartenenza, individuabile facendo riferimento al codice postale dell'unità produttiva dell'impresa.


GLI INCENTIVI ALL'INSERIMENTO AL LAVORO - Legge 407/90 art. 8 comma 9
TIPO DI ASSUNZIONE
Assunzione a tempo indeterminato mediante richiesta nominativa dalle speciali liste dei lavoratori denominati "DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA" (cioè con un'anzianità di iscrizione al collocamento superiore ai 24 mesi).
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE
Datori di lavoro privati ed Enti Pubblici Economici
SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi
Lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale (CIGS) da almeno 24 mesi
AGEVOLAZIONI
Aziende artigiane:
esonero totale dei contributi per un periodo di 36 mesi.
Tutte le altre:
riduzione del 50% dei contributi per un periodo di 36 mesi.


Qualificati da corsi di formazione professionale
TIPO DI ASSUNZIONE
("Inserimento dei giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica professionale" Legge 56/87 art.22)
Assunzione a tempo determinato o indeterminato con facoltà di richiesta nominativa.

QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE

Tutte le aziende e le imprese industriali ed artigiane.

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI

Giovani in possesso del diploma di qualifica conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato o di attestato di qualifica ottenuto a seguito di corsi autorizzati dalla regione.
AGEVOLAZIONI
Sgravi contributivi pari a quelli previsti per gli apprendisti per i primi sei mesi di assunzione.


Gli incentivi per assunzioni disabili

Regole di ammissione

Nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate a ciascuna Provincia, vengono ammessi agli incentivi quei programmi oggetto di Convenzione di cui all'art.11 Legge 68/99 che soddisfano i requisiti definiti dal DM 91 del 13 gennaio 2000:

a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento, in particolare lavoratori con handicap intellettivo e psichico
b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile
c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e
e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori
innovativi di attività
d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro
e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo di donne disabili

I programmi saranno valutati dai servizi competenti. Sono privilegiati i programmi di cui alla lettera a).
A parità di requisiti, il servizio concede i benefici ai programmi presentati secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Agevolazioni (art.13 legge 68/99)
Sulla base delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, le aziende
possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
- fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; la stessa fiscalizzazione è prevista per l'assunzione di lavoratori con handicap psichico e intellettivo, indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
- fiscalizzazione parziale, nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
- rimborso forfettario parziale per le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, il rimborso riguarda anche interventi per la rimozione di barriere architettoniche o l'apprestamento di tecnologie di telelavoro.

Soggetti interessati (DI 91/2000)

- Datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione
- Cooperative sociali e loro Consorzi (art.1 e 8 Legge 381/91)
- I soggetti di cui all'art.11, comma 5 della Legge 68/99
(che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'art.11 della Legge 68/99)
I datori di lavoro presentano i programmi entro il 30 giugno di ogni anno al competente servizio per l'impiego.
Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo tale data e comunque non oltre il 31 ottobre
 
 
Link utile sulla Finanziaria: http://www.edscuola.it/archivio/archivio23.html 
 
 
 
La zona Obiettivo 1 comprende le seguenti regioni, interessate per intero:
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

Il Molise, invece, che era stato ammesso all'Obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, ha raggiunto un livello di PIL pro capite superiore al 75% della media comunitaria. Pertanto questa regione non è più ammissibile all'Obiettivo 1 dal 1° gennaio 2000, ma godrà tuttavia di uno specifico sostegno transitorio (fino al 2006) , differenziato a seconda che riguardi i territori ammessi a deroga dell'art. 87 c.3 lett. c) o gli altri.
 
 

 

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