Contratto di lavoro Parasubordinati:
 

Per iniziare a parlare di queste forme di contratto dobbiamo cercare di capire la differenza che esiste per la giurisprudenza prevalente tra i lavoratori "subordinati", "parasubordinati", e "autonomi".

L'art. 2094 del codice civile, definisce come
"PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO", chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Questo vuol dire che il lavoratore subordinato è ravvisabile nel rapporto di lavoro come dipendente, in quanto il prestatore mette a disposizione dell'imprenditore le energie lavorative(non un risultato) che utilizza secondo le sue esigenze, nel limite delle leggi e dei contratti, nell'ambito e per le finalità dell'impresa.

elementi distintivi essenziali del lavoro subordinato sono:

  • il vincolo della subordinazione che consiste, per il Lavoratore, nell'assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro, nel poter imporre direttive non solo generali ma anche per lo svolgimento intrinseco della mansione.
  • l'oggetto della prestazione deve essere l'energia lavorativa e non un risultato
  • il rischio attinente all'attività produttiva deve ricadere interamente sul datore di lavoro
  • l'organizzazione dell'impresa, anche in termini minimi, deve ricadere sull'imprenditore

gli elementi distintivi sussidiari del lavoro subordinato sono:

  • la non proprietà dei mezzi e attrezzature
  • l'inserimento nell'organico della struttura aziendale
  • il rispetto di un orario rigido prefissato
  • la prestazione lavorativa che rientra nella normalità strutturale dell'impresa


Queste precisazioni su come è strutturato un rapporto di lavoro subordinato ci aiuteranno meglio a capire come è invece la struttura del lavoro cosiddetto "PARASUBORDINATO".

L'art. 2222 del Codice civile definisce il profilo del lavoratore "AUTONOMO" come colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

In questo caso gli elementi distintivi nessenziali sono:

  • l'oggetto della prestazione deve essere un risultato
  • lo svolgersi della stessa, deve avvenire senza vincolo di subordinazione al committente
  • opera in modo indipendente, salve le indicazioni di massima del committente
  • utilizza mezzi ed attrezzature propri

gli elementi distintivi sussidiari del lavoratore autonomo sono:

  • non opera in commistione col personale dipendente del committente
  • opera a favore di più committenti
  • è libero di eseguire il lavoro secondo le modalità tecniche da lui ritenute più opportune,fuori dalla influenza del committente
  • il compenso deve essere in relazione all'opera eseguita o al servizio reso e non deve essere un compenso periodico
  • non deve essere inserito nel ciclo operativo-produttivo del committente
  • la prestazione non deve avere carattere continuativo

 

IL LAVORO A CONTRATTO PARASUBORDINATO

E' una tipologia di lavoro molto diffusa negli ultimi anni e che è a metà strada tra il lavoro autonomo e quello dipendente.

Infatti in questa forma lavorativa non esiste l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, ma un contratto di prestazione professionale con modalità, durata e corrispettivo retributivo regolati dal contratto stesso che viene stipulato dalle due parti.
A differenza del lavoro autonomo però, questo contratto non richiede nè l'iscrizione ad albi professionali nè l'apertura di una partita Iva.

 

QUALI E QUANTE FORME DI CONTRATTO ESISTONO ?

L'utilizzo di queste forme contrattuali di lavoro è molto diffuso tra figure professionali quali:

  • PROMOTERS nei supermercati
  • MERCHANDISING venditori nelle catene di grossa distribuzione
  • HOSTESS per convegni o meeting o fiere
  • PROCACCIATORI D'AFFARI presso agenzie immobiliari
  • ASSISTENTI, COMMESSI, ECC...

PRESTAZIONE OCCASIONALE D'OPERA

E' un contratto frutto di un accordo tra le 2 parti che chiamiamo:
COMMITTENTE colui che commissiona l'esecuzione dell'opera
PRESTATORE colui che invece presta l'opera stessa

La prestazione si intende come occasionale quando ha il requisito dell'unicità anche se prolungata nel tempo, non deve quindi essere reiterata più volte.

Il prestatore è obbligato a prestare la propria opera o servizio dietro pagamento di un corrispettivo a fattura assoggettata a ritenuta d'acconto al 20%.

L'organizzazione del lavoro deve essere fatta in modo autonomo da parte del prestatore d'opera e non vi deve essere vincolo riconducibile ad orari rigidi determinati dal committente, inoltre, il prestatore dovrà utilizzare per l'esecuzione dell'opera mezzi ed attrezzature proprie.

Potremo quindi dire che il prestatore d'opera o lavoratore parasubordinato agisce, a differenza di quello autonomo, in assenza di rischio economico, in assenza di osservanza di un orario di lavoro e che la natura dell'oggetto della prestazione e la forma della retribuzione hanno solo portata sussidiaria per il raggiungimento degli obiettivi del committente.

Naturalmente il pagamento del corrispettivo, che viene assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%, non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del prestatore, che dovrà pagare sui propri guadagni, dopo il raggiungimento di certi scaglioni di reddito, la relativa integrazione di aliquota dovuta per l'IRPEF.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA PREVALENTEMENTE PERSONALE

CONTINUITA'
Per la giurisprudenza, questo tipo di prestazione non deve essere meramente occasionale, ma una serie di prestazioni reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di una contrattazione unitaria tra le parti. Questo tipo di parasubordinazione esclude la unicità della prestazione.

COORDINAZIONE
Significa una connessione funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e del committente, tesa alla realizzazione dell'interesse di quest'ultimo.
Il lavoratore "parasubordinato" gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo ed il luogo dell'adempimento, ma l'attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente con l'organizzazione produttiva dell'impresa, a volte anche con rapporto di esclusività.

PREVALENTE PERSONALITA'
Anche se c'è utilizzo di personale subalterno dipendente dell'impresa committente, la prestazione non deve assumere i caratteri di attività imprenditoriale. Il prestatore dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature propri.

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
Questi lavoratori parasubordinati non avevano fino a qualche tempo fa nessun fondo al quale versare la contribuzione previdenziale, ora questo fondo è stato istituito presso l'INPS e prevede il versamento di un'aliquota contributiva pari al 13%.

SOGGETTI INTERESSATI AL CONTRIBUTO DEL 13%

  • collaboratori coordinati e continuativi
  • venditori porta a porta
  • liberi professionisti iscritti a casse di categorie relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alla cassa stessa

ELENCO DI ATTIVITA' SVOLTE IN COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

  • Amministratori e sindaci o revisori di società (associazioni o enti con o senza personalità giuridica);
  • Soggetti che collaborano con enti o associazioni privi o meno di personalità giuridica;
  • Soggetti membri di commissioni, collegi, ecc...;
  • Amministratori di condominio;
  • Istruttori di guida;
  • Soggetti che collaborano con giornali, periodici od enciclopedie (esclusi i diritti d'autore)

ISCRIZIONE ALL'INPS
SOGGETTI SENZA COPERTURA PREVIDENZIALE
SOGGETTI CON COPERTURA PREVIDENZIALE
O TITOLARI DI PENSIONE
1/04/96 Decorrenza contributo
1/07/96 Decorrenza contributo
30/04/96 iscrizione Inps
31/07/96 iscrizione Inps

 

SI INTENDONO SOGGETTI CON COPERTURA PREVIDENZIALE, OLTRE AI PENSIONATI, I SEGUENTI SOGGETTI:

  • I lavoratori subordinati iscritti già ad un fondo previdenziale al quale versano contribuzione (INPS, STATO, INPDAP, INPDAI, FONDO ELETTRICI, TELEFONICI, ECC..);
  • I coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, commercianti iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'Inps;
  • i liberi professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, notai, commercialisti, ragionieri, consulenti) assicurati già presso la cassa pensionistica della loro categoria.
I soggetti obbligati al versamento del 13% devono comunicare all'Inps nel momento di inizio della libera professione:
  • tipologia di attività svolta
  • dati anagrafici, codice fiscale, eventuale partita Iva;
  • la residenza
  • la data d'inizio attività

Per i rapporti di collaborazione coordinata continuativa, devono essere forniti anche i dati del committente.

 

MODALITA' E TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO Per i soggetti titolari di reddito da collaborazione coordinata e continuativa e venditori porta a porta, il versamento del 13% va effettuato dai soggetti committenti con o senza qualifica di sostituti d'imposta, entro il 20 del mese successivo alla data di erogazione del compenso.

Il contributo del 13% grava per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore.

Non vanno assoggettati al pagamento del 13%, i redditi sui quali è già stata versata la contribuzione obbligatoria (esempio: il lavoratore che ha redditi da lavoro dipendente già assoggettati a contribuzione Inps).

IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L'articolo 2549 del codice civile dispone:
"Con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto"

Con questa forma di contratto solitamente il prestatore apporta la propria manodopera e la sua retribuzione avverrà appunto con una partecipazione percentuale agli utili dell'impresa.

Negli ultimi anni questa forma contrattuale ha preso piede sopratutto nel settore del commercio, infatti, molte volte i proprietari di catene di negozi anzichè assumere commesse con contratto d i lavoro dipendente, preferiscono farlo in questo modo teorizzando che la partecipazione agli utili d'impresa è un sistema di incentivazione delle vendite oltre ad essere una maniera di responsabilizzazione del prestatore.

Attenzione però !
Anche i lavoratori subordinati (dipendenti) possono partecipare agli utili d'impresa, ma nel caso della "parasubordinazione" a volte, si dissimula la volontà di elusione degli obblighi fiscali e sopratutto, della contribuzione all'INPS.

In queste forme di contratto bisogna prestare molta attenzione ai termini ed alle clausole onde evitare il rischio di dovere partecipare, oltreché agli utili, anche alla eventuale copertura delle perdite finanziarie dell'impresa.

QUINDI OCCHIO ALLA PENNA !

OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Sono esclusi dall'obbligo di versamento di contribuzione previdenziale, i soggetti ed i redditi derivanti da partecipazione agli utili allorché l'apporto è costituito dalla sola prestazione lavorativa.

NOTA BENE

 

Quando si lavora con attivita' autonoma o parasubordinata (contratti di collaborazione coordinata continuativa, prestazioni occasionali d'opera, associazione in partecipazione, ...) per 4 mesi nel corso dell'anno solare o si superino i 7 milioni di reddito lordo in un anno solare, il collocamento operera' la cancellazione dalle liste dei disoccupati, e il lavoratore perdera' l'anzianita' di iscrizione.

 

 

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